Le novità del Decreto Ristori (D.L. 137/2020)

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22 Maggio 2020

Le novità del Decreto Ristori (D.L. 137/2020)

Ben trovati nel consueto aggiornamento ai più rilevanti provvedimenti che riguardano la vita del nostro paese. Già il fatto di non dover commentare un DPCM è un piacere, anche se le misure che dobbiamo analizzare, per quanto limitate, sono l’espressione di un disagio epidemiologico forte e crescente che attraversa il paese, e che obbligherà tutti nel breve a rimodificare le proprie aspettative di vita, ed esigenze lavorative.
In attesa del nuovo DPCM che ad ore arriverà, è giusto dare attenzione alle misure operanti nel settore civile della Giustizia, così come previste nel decreto Ristori. Sono poche, ma già risegnano (per gli operatori del diritto) un solco già tracciato.
Diamo anzitutto atto, che l’art. 4 del “vecchio” d.l. 18/2020 (convertito con la legge 27/2020), ha prorogato la sospensione dei pignoramenti della prima casa, sino al 31.12.2020. Attenzione bene che si parla di inefficacia, e non di nullità, il che significa che l’atto è (verosimilmente) di per sè valido, ma improduttivo di effetti. Sarà curioso vedere come si porranno i conservatori, ed in generale in seguito la giurisprudenza, in merito alla registrazione di detti provvedimenti, nonchè la loro consecutività, in caso di più procedimenti avviati in questo periodo, ed in quelli successivi. Per le case diverse dalla prima invece, nulla quaestio, quindi nulla si ferma.
Gli artt. 23 – 27 dettano invece importanti interventi in materia di giustizia, ed in particolare l’art. 23, per quella civile.
L’art. 23 (con un tortuoso richiamo al decreto rilancio), informa che (almeno) sino al 31 gennaio 2021 operano ed opereranno le disposizioni di ci all’art. 221 del d.l. 34/2020 (c.d decreto rilancio e successive conversioni), con la reintroduzione della celebrazione delle udienze in forme alternative a quelle canoniche (ormai ribattezzata “in presenza”).
Le altre novità sono:
1) Le udienze civili pubbliche (Che ricordiamolo, sono, o sarebbero l’eccezione, e sicuramente sono minoritarie per numero), possono essere celebrate a porte chiuse, senza vizi di nullità.
2) Le udienze di separazione consensuale ed i divorzi congiunti, possono essere trattate in forma scritta, a condizione che tale disponibilità delle parti venga comunicata in forma scritta.
3) Viene introdotta la possibilità per il magistrato di collegarsi da remoto per lo svolgimento dell’udienza, ed altresì che nelle udienze collegiali o in camera di consiglio, le deliberazioni possano essere assunte con collegamenti da remoto.
Nessun problema dunque per quel che riguarda la regolarità della giustizia, per ora, solo dei piccoli accorgimenti. Speriamo che rispetto al primo loco down, la macchina della giustizia, sia ora più collaudata, e con meno disagi possibili per i cittadini.
A tutti un buon lavoro,
Avv. Lorenzo Selvetti

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