La successione durante il “Cura Italia”

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La successione durante il “Cura Italia”

LE DIFFICOLTA’ SUCCESSORIE NELL’ANNO DEL CORONA VIRUS

Fra le formalità che purtroppo seguono alla morte di un caro, vi sono quelle connesse con gli aspetti di natura successoria, tanto più dolorose ed ostiche, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui la chiusura di molti uffici pubblici ed il difficile accesso ai professionisti (anche con funzioni pubbliche), rende ancor più tortuoso un percorso già di per sé denso di sfaccettature giuridiche.

Senza pretesa di esaurire in poche righe una vicenda tanto vasta quanto complessa, è bene ricordare che la “materia successione” comprende sostanzialmente due macro aree troppo spesso impropriamente accomunate: quelle relative alla successione, intese nel senso di “pratiche fiscali”, da quelle successorie vere e proprie, “di giuridico subentro nella sfera giuridica del de cuius,” che avvengono mediante l’accettazione (se del caso beneficiata) dell’eredità, o il non subentro, mediante la rinuncia.

Il decreto cura Italia, purtroppo, non prende una posizione ben chiara sulla materia successione, disciplinando solamente, e sia consentito in maniera parziale, solo uno dei due aspetti, ovvero quello fiscale.

In attesa di certe novità, è bene dunque considerare quanto segue come orientamento, valido alla data del 15.04.2020, in attesa che la conversione del Cura Italia disciplini dettagliatamente quanto oggi esistente.

L’ASPETTO FISCALE DELLA DOMANDA DI SUCCESSIONE:

Per quanto concerne il termine per il deposito della dichiarazione di successione, l’art. 62 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 , ha sospeso le incombenze fiscali con cadenza compresa tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Lo stesso decreto, al comma 6, specifica che la nuova “data di scadenza” di detti incombenti, viene rinviata al 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

Nei fatti dunque, una vera e propria boccata d’ossigeno per i contribuenti, che possono beneficiare di una logica dilazione temporale, per evitare inutili quanto pericolose code agli sportelli, in un momento storico in cui l’efficienza della macchina burocratica è giustamente rallentata dalla preordinata necessità di tutelare la salute pubblica, con ciò che ne consegue in termini di accesso ai documenti.

Di non poco conto peraltro, sia consentito dirlo, il respiro economico in questo momento in cui anche la circolazione dei pagamenti, è molto rallentata in diversi settori del tessuto economico del bel Paese.

La conferma di quanto sopra, autoritaria quanto non necessaria, data la chiarezza del disposto normativo, è poi venuta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 3 aprile 2020.

Interessante invece, lo spunto riassuntivo dettato dalla circolare richiamata, la quale ricorda che la sospensione dei termini è una facoltà concessa al contribuente, tale per cui, si legge nella stessa circolare “Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti” .

Quindi attenzione. La sospensione dei pagamenti, vige solo se non si presentano le pratiche in scadenza. In caso di presentazione (com’è giusto che sia), andranno corrisposti altresì gli annessi tributi ed oneri.

Sempre dal punto di vista fiscale, nulla dice tuttavia il “Cura Italia”, con riferimento all’efficacia della sospensione, ai fini del computo futuro del termine di un anno. Il quesito che è giusto sin da ora porsi cioè, è se per i cari venuti a mancare nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, la decorrenza dell’anno dal decesso per il compimento della pratica di successione, decorrerà dall’effettiva dipartita del caro, o direttamente dal 01.06.2020.

Personalmente, ritengo che il computo dell’anno dovrà ritenersi decorrente dalla data di decesso, e quindi, per esempio, per un defunto venuto a mancare il 10.03.2020, il periodo di deposito della domanda di successione da parte dei tenuti, cadrà il 10.03.2021, senza poter dunque beneficiare del maggior termine dettato dalla sospensione del Cura Italia. Tale considerazione discende dal tipo e dalla natura del termine richiamato. Ma sul punto, certamente non mancherà una novella legislativa, anche di natura interpretativa.

L’ASPETTO DI SUBENTRO GIURIDICO DELLA SUCCESSIONE. ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALL’EREDITA’, ED I TERMINI DELL’INVENTARIO:

Partendo sempre dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate appena citata, la risposta al quesito successivo da parte dell’Agenzia stessa (punto 1.17), ben introduce la differente previsione (rectius, omessa previsione) affidata agli aspetti successori NON FISCALI da parte del decreto Cura Italia.

Il quesito era sostanzialmente il seguente: Il decreto Cura Italia, sospende anche i termini per la redazione degli inventari (che in caso di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario, prevedono il termine di mesi 3 dall’apertura della successione)?

La risposta (si ripete, dell’Agenzia delle Entrate, per quanto assolutamente condivisibile) non lascia spazio ad interpretazioni:

Il Decreto non sospende i predetti termini, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. Si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine”.

E da qui merita un’approfondita riflessione il grave silenzio normativo con cui gli eredi, e gli operatori del diritto in genere, si trovano in questo momento a fronteggiare.

Come noto ai più difatti, al momento della scomparsa del defunto, i soggetti chiamati a succedere nelle situazioni di diritto del defunto, vedono differenziato temporalmente il proprio “intervento in campo”, a seconda di vari presupposti.

Vi sono casi in cui, per esempio, il successore si trovi nel possesso dei beni ereditari, (generalmente la moglie con il marito, o la prole) e debba quindi nei 3 mesi successivi manifestare la propria intenzione di succedere o meno al proprio caro, accettando o rinunciando all’eredità.

Vi è poi il caso dei soggetti, cui per Legge compete l’obbligo di accettare con il beneficio dell’inventario (situazione quantomai diffuso oggi giorno, essendo riconducibile alle successioni che coinvolgono soggetti incapaci), con gli obblighi quindi celeri, di redazione dell’inventario.

In tutte queste ipotesi, diverse quindi da quelle proprie del semplice chiamato all’eredità, (ad esempio il figlio non convivente, che ha 10 anni per accettare l’eventuale eredità), la celerità e ristrettezza dei termini impone una necessità di accedere ai vari uffici (Tribunale in primis) che non può, o non dovrebbe, essere sacrificata dalle difficoltà in cui versa oggi la macchina amministrativa.

Incredibilmente, nessuna previsione è stata al riguardo delineata nel decreto Cura Italia, lasciando di fatto in difficoltà i successori del defunto.

Al riguardo, appare doveroso ricordare, che la previsione della circolare dell’Agenzia delle Entrate, altro non fa che richiamare l’art. 485 del codice civile, che fra gli altri, disciplina la situazione in analisi:

Se entro questo termine lo ha cominciato (l’inventario n.d.r) ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi”

Il rimando ad un principio già vigente nel nostro ordinamento, non supera tuttavia le gravi difficoltà, spesso di natura logistica, in cui il possibile successore si trova ad operare.

Il tutto con il rischio che la mancata redazione dell’inventario (e la conseguente tempestiva dichiarazione) comporta, ovvero l’automatica accettazione dell’eredità.

Già, perchè l’accettazione con beneficio di inventario, è pur sempre un’accettazione, e l’inventario è un beneficio, che se non correttamente esercitato, determina una decadenza dal beneficio stesso.

In questo contesto tanto (sia consentito) ingarbugliato, operatori del diritto, si sono esercitati nella ricerca di una soluzione interpretativa, anche in via analogica, di altri principi determinati dal decreto Cura Italia, scontrandosi, come l’autore del presente articolo, in non superabili ostacoli.

L’art. 83 del decreto Italia, da più parti richiamato, estende ed amplia la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i procedimenti che sono introdotti da una domanda giudiziale.

Purtroppo le dichiarazioni successorie, oltre che in Tribunale, sono ricevibili, con altre modalità, anche dai notai. La non esclusività dell’attività processuale, porta a non ritenere applicabile la sospensione per l’invocato art. 83.

Ancor più ardito, e quindi meno applicabile, appare il richiamo all’art. 91 del DL Cura Italia, già affrontato dallo scrivente, per quel che concerne gli inadempimenti ai sensi degli artt. 1218 e 1223 del codice civile.

Tale previsione difatti, riguarda contesti contrattuali, e dunque un ambito completamente diverso da quello invocato.

Nulla impedisce al lettore di avvalersi di tali interpretazioni, con la consapevolezza però che interpretazioni sono e restano, prive di un reale ancoraggio giuridico.

IN SINTESI:

Manca dunque, fra gli strumenti messi a disposizione dal Cura Italia, un rimedio specifico per poter rimandare automaticamente i termini connessi alla successione giuridica vera e propria.

L’unico possibile rimedio, rimane quello disciplinato dal codice civile, e prevede necessariamente una fattiva partecipazione del Giudice, il quale deve concedere in maniera espressa, una proroga dei termini, su richiesta del soggetto interessato.

Tale istanza, non potrà che avvenire mediante accesso alla Cancelleria del Tribunale competente (quello per intenderci, del circondario in cui è venuto a mancare il caro), o con l’ausilio di un legale di fiducia, sperando che lo smart working riesca a superare i disagi del caso. Ad ogni modo, grazie al processo telematico, sarà possibile accedere per l’Avvocato in Tribunale in maniera celere e sicura, pertanto, il ricorso al proprio legale di fiducia appare nel caso concreto una soluzione rapida e sicura anche per il Cliente.

Diversamente, per chi non volesse beneficiare dei termini sospesi, non rimane che manifestare, il proprio consenso ad accettare (se del caso in via beneficiata) o rinunciare all’eredità.

Avv. Lorenzo Selvetti

(www.studiolegalesvz.it)

 

 

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