Prime Osservazioni al Decreto del Rilancio, con particolare riferimento al Turismo

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Prime Osservazioni al Decreto del Rilancio, con particolare riferimento al Turismo

Tempo di lettura 4:30 minuti

Da professionista operante sulla Riviera Romagnola, notoriamente all’avanguardia per quel che concerne il turismo, ed i servizi al turismo, penso di poter dire che i provvedimenti adottati dal governo nel decreto c.d. del rilancio, poco riusciranno ad apportare ad un progetto, quello del rilancio appunto, delicato quanto drammaticamente articolato.

Non è il solito articolo di critica senza sè e senza ma, ma solo un  pensiero personale volto a commentare “a caldo” le norme pubblicate in G.U., senza voler ricercare consensi mediante la facile prassi del “dare contro” e del “purchè se ne parli”, ma frutto semplicemente dell’esperienza degli ultimi due mesi di attività professionale, passati a gestire numerosi affiti di azienda, in ore di telefonate estenuanti, per cui ancora una volta, chiedo scusa alla mia famiglia.

Ma veniamo a noi.

L’art. 28 del decreto del rilancio, pone un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e d’affitto d’azienda.

Pur tuttavia la formulazione adottata, non parla delle modalità con cui andare a quantificare il corrispettivo mensile dei canoni di locazione. E’ ormai tradizione consolidata sulla costa romagnola, come credo in buona parte del bel paese, stabilire specialmente negli affitti d’azienda a carattere stagionale (e quindi, per antonomasia gli alberghi), un importo forfettario che copra la stagione. Sempre nella prassi, ove tali importi vengano corrisposti anticipatamente all’inizio della stagione, risulta di fatto impossibile stabilire oggi il singolo canone per un singolo mese.

Tale situazione, è ancor più (sia consentito) ingarbugliata nell’anno che ci occupa, per tutta una serie di aspetti pratici.

A chi avanza ipotesi che l’imputazione mensile del canone, possa essere determinata “spalmando” in maniera aritmetica l’ammontare del corrisposto sui mesi di affitto dell’azienda, sono movibili due tipi di eccezioni principali. La prima, è quella per cui l’azienda affittata, ha magari una licenza più breve rispetto al periodo di detenzione del bene (che notoriamente comprende il mese di marzo per la preparazione dell’apertura, e quello di ottobre per la conseguente pulizia), e che pertanto, la detenzione del bene non sarebbe compensabile con l’affitto dell’azienda, perchè in quei mesi l’azienda non può operare, proprio per una minore estensione temporale della licenza. La seconda, è quella per cui, molte rinegoziazioni, con formulazioni meno accorte di altre, o semplicemente le ritardate consegne (che hanno visto l’impossibilità di formalizzare in sede notarile gli affitti già pagati sulla base di un preliminare), hanno escluso il pagamento dei canoni oggi detraibili. E pertanto, il problema, viene rimandato in là nel tempo, e demandato all’interprete del domani, a fronte di contenziosi che potrebbero aprirsi.

E’ lecito attendersi, ovviamente, che arrivino note di interpretazione da parte dei soggetti preposti, affinchè, nello spirito della norma, indipendentemente dalle formulazioni adottate, il credito d’imposta, valga indistintamente per tutti i soggetti, che già dal decreto “Cura Italia”, hanno dovuto navigare a vista, alla ricerca di un faro (rectius DPCM) che non è mai arrivato a tracciare una rotta sicura.

L’invito dunque a confrontarsi con il proprio consulente fiscale sul punto, è doveroso, e preliminarmente assorbente.

Del pari, appare di fatto parzialmente utile la Tax credit vacanze di cui all’articolo 176 e seguenti. Forse poco utile direttamente per le strutture alberghiere e similari, ma certamente proficua per gli altri esercizi dell’ospitalità romagnola e non solo, ovvero di tutta quella lunga filiera di realtà pulsanti che in un rapporto simbiotico, vivono dell’ospitalità, quali ristoranti, gelaterie, negozi di souvenirs etc, che vedranno quei pochi turisti che verranno, avere più capacità economica da spendere in loco. Per questi soggetti, può ben dirsi un decreto effettivamente “di finanziamento”, anche se indiretto.

Pregevole l’intento di programma, di dare alle famiglie italiane 500 euro da spendere nei servizi interni al bel paese, se non fosse che nuovamente, così pare da interpretarsi, il credito di cui al comma 1 (ovvero i 500/350/150 euro a seconda della consistenza numerica del nucleo familiare), verrà di nuovo posto a carico della struttura. Recita la norma, al comma 4: “Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Dunque alla struttura ricettiva, in tasca nell’immediato viene solo il 20% del servizio erogato.

Il comma 5, a corollario, aggiunge: “Lo sconto di cui al comma 4, è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione […] con facoltà di successive cessioni a terzi, nonchè ad istituti di credito o intermediari finanziari“.

Di fatto dunque, la manovra, almeno alle strutture alberghiere, non determina liquidità immediata, ma costituisce semplicemente una forma di garanzia cedibile ai terzi, da presentare di fatto “in banca”, per avere un’ulteriore linea di credito. Sia consentito parafrasare come segue: “Ti faccio fare un mutuo oggi, in maniera più serena, perchè puoi cedere parte di quello che hai lavorato oggi, alla banca”.

Ma d’altronde, se liquidità diretta non vi è disponibilità, ben venga quella indiretta.

Sicuramente, di maggior sostegno, la misura di cui all’art. 177, relativa all’esenzione dall’IMU.

Sostegno iniziale, quale boccata d’ossigeno per i beneficiari, ma in effetti, un possibile effetto boomerang si nasconde.

I Comuni, già piuttosto fiaccati da mesi di restrizioni, e previsioni di minori incassi per tutta l’estate, come faranno a fornire quel servizio di “assistenza al turismo”, fatto di eventi e spettacoli, se a fronte dei certi minori introiti oggi per assenza dell’Imu, vedranno un domani un ristoro per tale minore gettito?

Come faranno i comuni, a programmare gli eventi estivi, da sempre anima della riviera, se gli introiti persi oggi, verranno stabiliti con un nuovo provvedimento ad hoc, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dal 20/05/2020 (e cioè entro il 20/06/2020)?

In sintesi, indipendentemente dal proprio colore politico, per quanto sbiadito possa essere dopo questo lungo lock down, non può che apprezzarsi l’impegno, perchè fare economia, senza liquidità, non è facile, e far quadrare i conti, lo è ancora meno.

La vera partita, è ora nei tavoli di trattativa europea, dove già si mormora che alcuni membri dell’Unione stiano veicolando i nostri flussi turistici “abituali” verso i propri stati, con accordi che una volta in più, dimostrano come l’Europa, sia solo una cartina, in cui le varie macchie colorate, sgomitano per un posticino all’ombra..

La vera ripresa dunque, è ancora una volta  in più legata a specifici accordi fra i contraenti locali, che parametrati a componenti fisse, ed in parte variabile, siano in grado di consentire una reciproca sopravvivenza ai contraenti, in attesa di periodi migliori.

Avv. Lorenzo Selvetti

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